Lo statuto

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TITOLO I

Denominazione – sede

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Valdieri (Cn) – C.so Dante Livio Bianco n. 5, presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime, un’associazione non commerciale che assume la denominazione di Ecoturismo. IN MARITTIME, identificabile anche brevemente come “ IN MARITTIME”.

Il cambiamento di sede non costituisce una modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza assoluta dei voti.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art.2 - L'Associazione è a carattere volontario, l'attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed ha quale obiettivo la promozione e lo sviluppo del turismo sostenibile nel territorio dei Comuni facenti parte del Parco Naturale delle Alpi Marittime, secondo i principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette alla quale il Parco ha aderito.

Per turismo sostenibile si intende, un turismo che si fonda su criteri di sostenibilità, sopportabile a lungo termine da un punto di vista ecologico, ed è in grado di assicurare benefici economici per le popolazioni locali in un quadro complessivo di tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e socio-culturali, attento alla salvaguardia delle peculiarità delle destinazioni turistiche e al contempo alla soddisfazione del fruitore.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione promuove iniziative mirate all’affermazione dell’identità e alla promozione dell’area del Parco delle Alpi Marittime, con specifico riferimento al patrimonio naturale, alle testimonianze storiche e artistiche, alla gastronomia, ai prodotti locali, alle feste tradizionali, agli sport di montagna.

Considerando l’eccezionale valenza naturalistica delle Alpi Marittime, che rappresenta la massima ricchezza a disposizione delle comunità locali, qualsiasi azione dovrà dimostrarsi compatibile con l’ambiente.

L’Associazione potrà inoltre: organizzare e promuovere ogni iniziativa di informazione e formazione per i propri soci adoperandosi per favorire gli scambi di esperienze con altre realtà ed il confronto diretto con enti ed organismi a loro volta impegnati nello sviluppo del turismo sostenibile.

TITOLO III

Soci

Art.3 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni, gli enti e le società riconducibili al settore turistico che ne condividano gli scopi ed inoltre accettino gli indirizzi espressi dalla “Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette”.

I soci si distinguono in:

soci ordinari, sono tutti coloro che aderiscono all’Associazione in considerazione dei progetti e delle attività proposte e promosse dalla stessa. Possono essere privati cittadini oppure enti pubblici e privati o altre associazioni. Partecipano, con diritto di voto, all’Assemblea Straordinaria;

soci sostenitori, sono coloro che vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra coloro che hanno favorito e sostenuto l’attività dell’Associazione con la loro personalità e la loro frequenza, o che hanno contribuito finanziariamente e materialmente alla sua valorizzazione, o al raggiungimento dei suoi fini statutari.

Soci Fondatori sono coloro i quali partecipano all’atto costitutivo o sottoscrivono l’adesione entro il 31 gennaio 2003.

Ai soci fondatori e ordinari è riservato il diritto di voto e l’accesso alla cariche sociali.

Art.4 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali. La quota associativa non può essere trasmessa né rivalutata.

Art.5 - La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte1e attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nell'assemblea e, in particolare, in merito all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché alla nomina degli organi dell'Associazione.

Tutti i soci sono eleggibili negli organi sociali; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione. Le prestazioni dei soci sono personali, spontanee e gratuite. Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente fissati all'Associazione e solo se documentate.

Recesso - Esclusione

Art.6 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.7 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art.8 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO IV

Fondo Comune

Art.9 - Il fondo comune è costituito da entrate derivanti da:

- quote associative;

- convenzioni con enti pubblici;

- contributi volontari da privati e imprese;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;

- attività commerciali e produttive marginali.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Art.10 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Art.11 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Assemblea

Art.12 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle sue decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente tramite lettera, fax o e-mail inviata almeno 15 giorni prima e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art.13 - L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

b) procede alla nomina degli organi sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti;

e) fissa la quota associativa annua.

L'Assemblea si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.14 - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.15 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 (tre/quinti) degli associati.

Art.16 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante viene fatta dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio direttivo

Art.17 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario - Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i 2/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Rientrano tra i compiti del Consiglio Direttivo quelli di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) compilare gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, attraverso il mandato conferito al Presidente;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Art.18 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.19 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. AI Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.20 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza dei documenti contabili relativi all'attività dell'Associazione, nonché ai bilanci di previsione e consuntivi. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Revisore dei Conti

Art.21 - Il Revisore dei conti è eletto con apposita votazione dell'Assemblea dei soci in occasione della nomina del Consiglio direttivo e può essere rieletto con le medesime modalità. Al Revisore dei conti spetta il controllo sulla gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione, sugli inventari, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

Art.22 - Lo scioglimento dell'Associazione deve avvenire nelle modalità previste dall'art.16 L'assemblea in seno alla quale si delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri. Eventuali attività, beni mobili e immobili, risorse finanziarie e quant'altro di proprietà dell'associazione, risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure saranno destinate a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art.23 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.